Art. 1 
 
Disposizioni urgenti per l'anno scolastico  2021/2022  e  misure  per
  prevenire il contagio da SARS-CoV-2  nelle  istituzioni  educative,
  scolastiche e universitarie. 
 
  1. Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il  valore
della scuola  come  comunita'  e  di  tutelare  la  sfera  sociale  e
psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero  territorio
nazionale, i servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo  2
del  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  l'attivita'
scolastica e  didattica  della  scuola  dell'infanzia,  della  scuola
primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo  grado  sono
svolti in presenza. ((Nell'anno accademico  2021-2022,  le  attivita'
didattiche))   e   curriculari   delle   universita'   sono    svolte
prioritariamente  in  presenza.  ((Sono  svolte  prioritariamente  in
presenza,  altresi',  le  attivita'  formative  e  di  tirocinio  dei
percorsi formativi degli istituti tecnici superiori.)) 
  2. Per consentire lo svolgimento in presenza dei  servizi  e  delle
attivita'  di  cui  al  comma  1  e  per  prevenire   la   diffusione
dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre  2021,  termine  di
cessazione dello stato di  emergenza,  sono  adottate,  in  tutte  le
istituzioni ((educative, scolastiche e universitarie)),  le  seguenti
misure minime di sicurezza: 
    a) e' fatto obbligo di utilizzo  dei  dispositivi  di  protezione
delle  vie  respiratorie,  fatta  eccezione   per   i   bambini   che
((frequentano i servizi educativi per l'infanzia di cui  all'articolo
2 del decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  la  scuola
dell'infanzia,))  per  i  soggetti  con   patologie   o   disabilita'
incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento
delle attivita' sportive; 
    ((a-bis) sulla base della valutazione del rischio e  al  fine  di
prevenire la diffusione dell'infezione da  SARS-CoV-2,  al  personale
preposto  alle  attivita'  scolastiche  e  didattiche   nei   servizi
educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia e  nelle  scuole
di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati
dall'obbligo di utilizzo dei  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie, e' assicurata la fornitura di mascherine di tipo FFP2 o
FFP3,  in  ottemperanza  a  quanto  disposto  dai  commi  4  e  4-bis
dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;)) 
    b) e' raccomandato il  rispetto  di  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale  di  almeno  un  metro   salvo   che   le   condizioni
strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 
    c) e' fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici
e  universitari  ai  soggetti  con  sintomatologia   respiratoria   o
temperatura corporea superiore a 37,5°. 
  3. In presenza di  soggetti  risultati  positivi  all'infezione  da
SARS-CoV-2 o di casi sospetti, ((nei servizi educativi per l'infanzia
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,
e nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e  formazione
nonche'  nelle  universita',))  si  applicano  le  linee  guida  e  i
protocolli  adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   14,   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  nonche'  ai  sensi  dell'articolo
10-bis del decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. I protocolli  e  le
linee guida possono disciplinare ogni altro  aspetto  concernente  le
condizioni di sicurezza relative  allo  svolgimento  delle  attivita'
didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga alle disposizioni  di
cui al comma 2, lettera a), per le classi composte  da  studenti  che
abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un  certificato
di guarigione in corso di validita', ((nonche' per le classi  formate
da alunni che per ragioni anagrafiche  sono  esclusi  dalla  campagna
vaccinale.)) 
  4. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello  stato  di
emergenza, i Presidenti delle regioni e delle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano e i Sindaci possono derogare, per specifiche aree
del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni  di  cui  al
comma 1 esclusivamente in zona rossa e in circostanze di  eccezionale
e straordinaria necessita' dovuta  all'insorgenza  di  focolai  o  al
rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o  di
sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di cui  al
primo periodo  sono  motivatamente  adottati  sentite  le  competenti
autorita' sanitarie e nel rispetto  dei  principi  di  adeguatezza  e
proporzionalita', in particolare con riferimento al  loro  ambito  di
applicazione. Laddove siano  adottati  i  predetti  provvedimenti  di
deroga, resta sempre garantita la possibilita' di svolgere  attivita'
in  presenza  qualora  sia  necessario  l'uso  di  laboratori  o  per
mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione
scolastica degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi
speciali. 
  5. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da  COVID-19,
al personale scolastico e universitario si applica l'articolo  29-bis
del  decreto-legge  8   aprile   2020,   n.   23,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  5  giugno  2020,  n.  40,  quando  sono
rispettate le prescrizioni previste  dal  presente  decreto,  nonche'
dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3. 
  6.  Al  decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  dopo  l'articolo
9-bis ((sono inseriti i seguenti:)) 
    «Art. 9-ter  (Impiego  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  in
ambito scolastico e universitario). - 1. Dal 1° settembre 2021 e fino
al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di  emergenza,
al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  mantenere   adeguate
condizioni di sicurezza  nell'erogazione  in  presenza  del  servizio
essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico  del  sistema
nazionale di istruzione ((e  delle  scuole  non  paritarie  e  quello
universitario)), nonche' gli studenti universitari, devono  possedere
e sono tenuti a esibire  la  certificazione  verde  COVID-19  di  cui
all'articolo 9, comma 2. 
  ((1-bis.  Le  disposizioni  del  comma  1  si  applicano  anche  al
personale dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo  2
del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali
per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione  e
formazione professionale, dei  sistemi  regionali  che  realizzano  i
percorsi  di  istruzione  e  formazione  tecnica  superiore  e  degli
istituti tecnici superiori. Le verifiche  di  cui  al  comma  4  sono
effettuate  dai  dirigenti  scolastici  e  dai   responsabili   delle
istituzioni  di  cui  al  primo  periodo  del  presente   comma.   Le
disposizioni del presente comma si applicano dalla data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111. 
  1-ter. Nei casi in cui la  certificazione  verde  COVID-19  di  cui
all'articolo 9 non sia stata generata  e  non  sia  stata  rilasciata
all'avente diritto in formato cartaceo o digitale, le disposizioni di
cui al comma 1 del presente articolo si intendono comunque rispettate
a  seguito  della  presentazione  da  parte  dell'interessato  di  un
certificato   rilasciato    dalla    struttura    sanitaria    ovvero
dall'esercente  la  professione  sanitaria  che  ha   effettuato   la
vaccinazione o dal medico di medicina generale dell'interessato,  che
attesta che il soggetto soddisfa  una  delle  condizioni  di  cui  al
citato articolo 9, comma 2. 
  2. Il mancato rispetto delle disposizioni di  cui  al  comma  1  da
parte del personale delle istituzioni di cui ai commi 1  e  1-bis  e'
considerato  assenza  ingiustificata  e  non  sono   corrisposti   la
retribuzione ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato.  A
decorrere dal quinto giorno di assenza ingiustificata il rapporto  di
lavoro e' sospeso. La sospensione del rapporto di lavoro e'  disposta
dai dirigenti scolastici e dai responsabili delle istituzioni di  cui
ai commi 1 e 1-bis e mantiene efficacia fino al  conseguimento  della
condizione di cui al comma 1 e alla scadenza del contratto attribuito
per la sostituzione che non supera i quindici giorni.)) 
  3. Le disposizioni di cui ((ai commi 1 e 1-bis)) non  si  applicano
ai soggetti esenti dalla campagna  vaccinale  sulla  base  di  idonea
certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con
circolare del Ministero della salute. 
  4 I dirigenti  scolastici,  ((o  altro  personale  dell'istituzione
scolastica da questi a tal fine  delegato)),  e  i  responsabili  dei
servizi educativi dell'infanzia ((e delle altre istituzioni di cui al
comma 1-bis)) nonche' delle scuole paritarie ((e  non  paritarie))  e
delle  universita'  sono  tenuti  a  verificare  il  rispetto   delle
prescrizioni di cui ((ai  commi  1  e  1-bis)).  Le  verifiche  delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Con  circolare  del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica. Con riferimento al rispetto delle prescrizioni di cui al
comma 1 da parte degli studenti universitari, le verifiche di cui  al
presente comma sono svolte a campione con  le  modalita'  individuate
dalle universita' ((e si applicano le sanzioni di  cui  al  comma  5,
primo, secondo e terzo periodo.)) 
  ((5. La violazione delle disposizioni  del  comma  4  del  presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di  cui  al
comma 4 da parte dei dirigenti scolastici e  dei  responsabili  delle
scuole  paritarie  spetta  ai  direttori  degli   uffici   scolastici
regionali   territorialmente   competenti.    L'accertamento    della
violazione dell'obbligo di cui al comma 4 da parte  dei  responsabili
delle altre istituzioni di cui al comma 1-bis spetta  alle  autorita'
degli enti locali e regionali territorialmente competenti. 
  5-bis. Per le finalita' di cui al presente articolo, le universita'
e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e  coreutica
possono verificare il rispetto delle disposizioni di cui al  comma  1
attraverso modalita' di controllo delle certificazioni verdi COVID-19
che non consentono la visibilita' delle  informazioni  che  ne  hanno
determinato l'emissione, compreso l'utilizzo dell'applicazione mobile
prevista dall'articolo 13 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
dei ministri 17 giugno 2021, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
143 del 17 giugno 2021. Per le medesime finalita', le  universita'  e
le istituzioni di alta formazione  artistica,  musicale  e  coreutica
sono  autorizzate  alla  raccolta  e  alla  conservazione  dei   dati
strettamente  necessari  per   la   verifica   del   rispetto   delle
disposizioni di cui al comma 1. 
    Art. 9-ter.1. (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  per
l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). - 1. Fino  al
31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza,  al
fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede  alle  strutture
delle  istituzioni  scolastiche,  educative  e   formative   di   cui
all'articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, deve possedere ed  e'  tenuto  a
esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma
2. Le disposizioni del primo periodo non  si  applicano  ai  bambini,
agli alunni e agli  studenti  nonche'  a  coloro  che  frequentano  i
sistemi regionali di formazione, a eccezione di coloro  che  prendono
parte ai percorsi formativi degli istituti tecnici superiori e  degli
istituti di istruzione e formazione tecnica superiore. 
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti  esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero
della salute. 
  3. I  dirigenti  scolastici  e  i  responsabili  delle  istituzioni
scolastiche, educative e formative di cui al comma 1 o loro  delegati
sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del  medesimo
comma 1. Nel caso in cui l'accesso alle  strutture  sia  motivato  da
ragioni di servizio o di  lavoro,  la  verifica  del  rispetto  delle
disposizioni del comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di  cui
al primo periodo del presente comma, deve essere effettuata anche dai
rispettivi datori di lavoro o dai loro delegati. Le  verifiche  delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi  dell'articolo  9,  comma  10.  Con  circolare  del
Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalita'
di verifica. 
  4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e  3  del  presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di  cui  al
comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con  esclusivo  riferimento
al datore di lavoro, spetta ai dirigenti scolastici e ai responsabili
delle istituzioni  scolastiche,  educative  e  formative  di  cui  al
medesimo comma 1. L'accertamento della violazione dell'obbligo di cui
al comma 3 da parte dei dirigenti scolastici e dei responsabili delle
scuole  paritarie  spetta  ai  direttori  degli   uffici   scolastici
regionali   territorialmente   competenti.    L'accertamento    della
violazione dell'obbligo di cui al comma 3 da parte  dei  responsabili
delle altre istituzioni di cui al comma 1 spetta alle autorita' degli
enti locali e regionali territorialmente competenti. 
    Art. 9-ter.2. (Impiego delle certificazioni  verdi  COVID-19  per
l'accesso alle strutture della  formazione  superiore).  -  1.  Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-ter,  fino  al  31  dicembre
2021, termine di cessazione dello stato  di  emergenza,  al  fine  di
tutelare  la  salute  pubblica,  chiunque   accede   alle   strutture
appartenenti alle istituzioni  universitarie  e  di  alta  formazione
artistica, musicale e coreutica, nonche' alle  altre  istituzioni  di
alta formazione collegate alle  universita',  deve  possedere  ed  e'
tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo
9, comma 2. 
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai soggetti  esenti
dalla campagna vaccinale sulla base di idonea  certificazione  medica
rilasciata secondo i criteri definiti  con  circolare  del  Ministero
della salute. 
  3. I responsabili delle istituzioni di cui al comma 1 sono tenuti a
verificare il rispetto  delle  disposizioni  del  medesimo  comma  1,
secondo modalita' a campione individuate  dalle  istituzioni  stesse.
Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da  ragioni  di
servizio o di lavoro, la verifica del rispetto delle disposizioni del
comma 1, oltre che, a campione, dai soggetti di cui al primo  periodo
del presente comma,  deve  essere  effettuata  anche  dai  rispettivi
datori  di  lavoro  o  dai  loro   delegati.   Le   verifiche   delle
certificazioni  verdi  COVID-19  sono  effettuate  con  le  modalita'
indicate dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. 
  4. La violazione delle disposizioni dei commi 1 e  3  del  presente
articolo e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi  1  e  5,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35.  Resta  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16  maggio  2020,  n.
33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
La sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per  quanto  non
stabilito dal presente comma, le disposizioni delle sezioni  I  e  II
del  capo  I  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. L'accertamento della violazione dell'obbligo di  cui  al
comma 1 e dell'obbligo di cui al comma 3, con  esclusivo  riferimento
al datore di lavoro, spetta ai responsabili delle istituzioni di  cui
al medesimo comma 1».)) 
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano,  per
quanto compatibili, anche ((ai  sistemi  regionali  di  istruzione  e
formazione professionale,  ai  sistemi  regionali  che  realizzano  i
percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, agli  istituti
tecnici superiori,)) alle Istituzioni di alta  formazione  artistica,
musicale e coreutica, nonche' alle attivita' delle altre  istituzioni
di alta formazione collegate alle universita'. 
  8. Le amministrazioni interessate provvedono  alle  attivita'  ((di
cui ai commi)) 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e  strumentali
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica. 
  9.  Il  ((Commissario   straordinario   per   l'attuazione   e   il
coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della  campagna  vaccinale
nazionale))  predispone  e  attua  un  piano   di   screening   della
popolazione scolastica. A tal fine e' autorizzata la  spesa  di  euro
100 milioni, a valere sulle risorse  disponibili  sulla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 122, comma 9, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, ((convertito, con modificazioni, dalla legge)) 24 aprile
2020, n. 27 
  10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento delle  competenze
al personale supplente chiamato per  la  sostituzione  del  personale
assente ingiustificato, e' autorizzata la spesa ((di  70  milioni  di
euro)) per l'anno  2021.  Ai  relativi  oneri  si  provvede,  per  il
medesimo anno, mediante utilizzo delle  risorse  disponibili  di  cui
all'articolo 231-bis, comma 1,  lettera  b)  del  decreto-  legge  19
maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77. 
  ((10-bis.  Al  fine  di  consentire  il  pagamento  tempestivo  dei
supplenti brevi e saltuari e dei docenti temporanei delle istituzioni
scolastiche statali, e' autorizzata la spesa di 288 milioni  di  euro
per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno,
mediante utilizzo  delle  risorse  disponibili  di  cui  all'articolo
231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge  17  luglio  2020,  n.
77.)) 
  11. Il Ministero dell'istruzione  provvede  al  monitoraggio  delle
giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico di cui al
comma 6,  capoverso  articolo  9-ter,  comma  2,  e  dei  conseguenti
eventuali risparmi e trasmette gli esiti al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
al fine di adottare le opportune variazioni compensative di  bilancio
per  la  copertura  di  eventuali  ulteriori  oneri  derivanti  dalla
sostituzione  del   personale   ovvero   per   il   reintegro   delle
disponibilita' di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera  b)  del
decreto-legge 19 maggio 2020  n.  34,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
  ((11-bis. Le somme versate dalle regioni, comprese quelle a statuto
speciale, all'entrata del bilancio dello Stato per il cofinanziamento
di contratti di supplenza sia breve e saltuaria sia fino  al  termine
delle attivita' didattiche, stipulati dalle  istituzioni  scolastiche
statali del territorio regionale per  assumere  personale  scolastico
aggiuntivo rispetto all'organico  assegnato  dall'ufficio  scolastico
regionale, sono riassegnate ai pertinenti  capitoli  di  spesa  dello
stato  di  previsione  del  Ministero   dell'istruzione   in   quanto
necessarie al pagamento dei contratti medesimi.)) 
  12. Ai fini dell'immediata attuazione  del  presente  articolo,  il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  2,  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante «Istituzione del
          sistema integrato  di  educazione  e  di  istruzione  dalla
          nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180
          e 181, lettera e), della legge 13  luglio  2015,  n.  107»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017, n. 112,
          S.O.: 
                «Art. 2. (Organizzazione  del  Sistema  integrato  di
          educazione e di istruzione) - 1.  Nella  loro  autonomia  e
          specificita' i servizi educativi per l'infanzia e le scuole
          dell'infanzia costituiscono, ciascuno in base alle  proprie
          caratteristiche funzionali, la sede primaria  dei  processi
          di  cura,  educazione  ed  istruzione   per   la   completa
          attuazione delle finalita' previste all'articolo 1. 
              2. Il Sistema integrato di educazione e  di  istruzione
          accoglie le bambine e i bambini  in  base  all'eta'  ed  e'
          costituito dai servizi educativi  per  l'infanzia  e  dalle
          scuole dell'infanzia statali e paritarie. 
              3. I servizi educativi per l'infanzia  sono  articolati
          in: 
                a) nidi e micronidi che  accolgono  le  bambine  e  i
          bambini tra tre e trentasei mesi di eta' e  concorrono  con
          le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,
          promuovendone il benessere e  lo  sviluppo  dell'identita',
          dell'autonomia e  delle  competenze.  Presentano  modalita'
          organizzative e di funzionamento diversificate in relazione
          ai tempi di apertura del servizio  e  alla  loro  capacita'
          ricettiva, assicurando il pasto e il riposo  e  operano  in
          continuita' con la scuola dell'infanzia; 
                b) sezioni primavera, di cui  all'articolo  1,  comma
          630, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,  che  accolgono
          bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di eta'
          e favoriscono la continuita' del percorso educativo da zero
          a sei anni di eta'. Esse rispondono a  specifiche  funzioni
          di cura, educazione e istruzione con modalita' adeguate  ai
          tempi e agli stili di sviluppo  e  di  apprendimento  delle
          bambine e dei bambini nella  fascia  di  eta'  considerata.
          Esse sono aggregate, di norma, alle scuole  per  l'infanzia
          statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; 
                c) servizi integrativi che concorrono  all'educazione
          e alla cura delle bambine e  dei  bambini  e  soddisfano  i
          bisogni delle famiglie in modo flessibile  e  diversificato
          sotto il profilo  strutturale  ed  organizzativo.  Essi  si
          distinguono in: 
                  1. spazi gioco, che accolgono bambine e bambini  da
          dodici a trentasei mesi di  eta'  affidati  a  uno  o  piu'
          educatori in modo continuativo in un  ambiente  organizzato
          con finalita' educative, di cura e di socializzazione,  non
          prevedono il servizio di mensa e consentono  una  frequenza
          flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere; 
                  2. centri per bambini  e  famiglie,  che  accolgono
          bambine e bambini dai primi  mesi  di  vita  insieme  a  un
          adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato  per
          esperienze di  socializzazione,  apprendimento  e  gioco  e
          momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi
          dell'educazione e della genitorialita',  non  prevedono  il
          servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; 
                  3.  servizi  educativi  in  contesto   domiciliare,
          comunque denominati e  gestiti,  che  accolgono  bambine  e
          bambini da  tre  a  trentasei  mesi  e  concorrono  con  le
          famiglie  alla  loro   educazione   e   cura.   Essi   sono
          caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno
          o piu' educatori in modo continuativo. 
                  4. I servizi educativi per l'infanzia sono  gestiti
          dagli Enti locali in forma diretta o  indiretta,  da  altri
          enti pubblici o da soggetti privati; le  sezioni  primavera
          possono essere gestite anche dallo Stato. 
                  5. La scuola dell'infanzia, di cui  all'articolo  1
          del  decreto  legislativo  19  febbraio  2004,  n.   59   e
          all'articolo 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
          20 marzo 2009, n. 89, assume una  funzione  strategica  nel
          Sistema integrato di educazione e di istruzione operando in
          continuita' con i servizi educativi per l'infanzia e con il
          primo ciclo di istruzione. Essa,  nell'ambito  dell'assetto
          ordinamentale  vigente   e   nel   rispetto   delle   norme
          sull'autonomia  scolastica  e  sulla  parita'   scolastica,
          tenuto conto delle vigenti  Indicazioni  nazionali  per  il
          curricolo della scuola dell'infanzia e del primo  ciclo  di
          istruzione,  accoglie  le  bambine  e  i  bambini  di  eta'
          compresa tra i tre ed i sei anni.» 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  58,  commi  4  e
          4-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,
          con modificazioni, dalla legge  23  luglio  2021,  n.  106,
          recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19,
          per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
          territoriali»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   25
          maggio 2021, n. 123: 
                «Art. 58. (Misure urgenti per la scuola) - (omissis) 
              4. Al fine di contenere il  rischio  epidemiologico  in
          relazione all'avvio dell'anno scolastico  2021/2022,  nello
          stato  di  previsione  del  Ministero  dell'istruzione   e'
          istituito  un  fondo,  denominato  "Fondo  per  l'emergenza
          epidemiologica   da   COVID-19   per   l'anno    scolastico
          2021/2022", con lo stanziamento di 350 milioni di euro  nel
          2021, da  destinare  a  spese  per  l'acquisto  di  beni  e
          servizi. Il fondo e' ripartito  con  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e
          delle finanze, con l'unico  vincolo  della  destinazione  a
          misure  di  contenimento  del  rischio  epidemiologico   da
          realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e  nel
          rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. 
              4-bis. Le risorse di cui  al  comma  4  possono  essere
          destinate alle seguenti finalita': 
                a) acquisto di servizi professionali, di formazione e
          di assistenza  tecnica  per  la  sicurezza  nei  luoghi  di
          lavoro, per la didattica  a  distanza  e  per  l'assistenza
          medico-sanitaria  e  psicologica  nonche'  di  servizi   di
          lavanderia e di rimozione e smaltimento di rifiuti; 
                b)  acquisto  di  dispositivi   di   protezione,   di
          materiali per l'igiene individuale e degli ambienti nonche'
          di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile  in
          relazione all'emergenza epidemiologica da COVID19; 
                c)  interventi  in  favore  della   didattica   degli
          studenti   con   disabilita',   disturbi    specifici    di
          apprendimento e altri bisogni educativi speciali; 
                d) interventi utili a potenziare la didattica,  anche
          a distanza, e a dotare  le  scuole  e  gli  studenti  degli
          strumenti  necessari  per   la   fruizione   di   modalita'
          didattiche  compatibili  con  la  situazione   emergenziale
          nonche' a favorire l'inclusione scolastica  e  ad  adottare
          misure che contrastino la dispersione scolastica; 
                e) acquisto e  utilizzo  di  strumenti  editoriali  e
          didattici innovativi; 
                f) adattamento degli spazi interni ed esterni e delle
          loro dotazioni allo svolgimento dell'attivita' didattica in
          condizioni di sicurezza,  compresi  interventi  di  piccola
          manutenzione, di  pulizia  straordinaria  e  sanificazione,
          nonche'  interventi   di   realizzazione,   adeguamento   e
          manutenzione dei laboratori didattici, delle  palestre,  di
          ambienti didattici innovativi, di sistemi di sorveglianza e
          dell'infrastruttura informatica.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1,  comma  14,  del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito   con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.  74,  recante
          "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza
          epidemiologica  da  COVID-19»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale16 maggio 2020, n. 125: 
                «Art. 1. (Misure di contenimento della diffusione del
          COVID-19). - (omissis) 
              14.  Le  attivita'  economiche,  produttive  e  sociali
          devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
          linee guida idonei a prevenire  o  ridurre  il  rischio  di
          contagio nel settore di riferimento o in  ambiti  analoghi,
          adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle  regioni  e
          delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
          nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di
          quelli regionali trovano applicazione  i  protocolli  o  le
          linee  guida  adottati  a  livello  nazionale.  Le   misure
          limitative delle attivita' economiche, produttive e sociali
          possono essere  adottate,  nel  rispetto  dei  principi  di
          adeguatezza e proporzionalita', con  provvedimenti  emanati
          ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o
          del comma 16.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   10-bis   del
          decreto-legge  22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n.  87,  recante
          "Misure urgenti per la  graduale  ripresa  delle  attivita'
          economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze   di
          contenimento della diffusione dell'epidemia  da  COVID-19»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 aprile 2021, n. 96: 
                «Art. 10-bis. (Linee guida  e  protocolli).  -  1.  I
          protocolli e le linee guida di cui  all'articolo  1,  comma
          14, del decreto-legge 16 maggio 2020,  n.  33,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,  sono
          adottati e aggiornati  con  ordinanza  del  Ministro  della
          salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o
          d'intesa con la Conferenza delle regioni e  delle  province
          autonome.» 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo  29-bis,   del
          decreto-legge  8  aprile  2020,  n.  23,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020,  n.  40,  recante
          «Misure urgenti in materia  di  accesso  al  credito  e  di
          adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali  nei
          settori strategici, nonche' interventi in materia di salute
          e  lavoro,  di  proroga   di   termini   amministrativi   e
          processuali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8  aprile
          2020, n. 94, edizione straordinaria: 
                «Art. 29-bis (Obblighi dei datori di  lavoro  per  la
          tutela contro il rischio di contagio da COVID-19). - 1.  Ai
          fini  della  tutela  contro  il  rischio  di  contagio   da
          COVID-19, i datori di lavoro pubblici e  privati  adempiono
          all'obbligo di cui  all'articolo  2087  del  codice  civile
          mediante l'applicazione delle  prescrizioni  contenute  nel
          protocollo condiviso di regolamentazione delle  misure  per
          il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione   del
          COVID-19 negli  ambienti  di  lavoro,  sottoscritto  il  24
          aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive
          modificazioni e integrazioni, e negli  altri  protocolli  e
          linee  guida  di  cui  all'articolo  1,   comma   14,   del
          decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  nonche'  mediante
          l'adozione e il mantenimento  delle  misure  ivi  previste.
          Qualora non trovino applicazione le predette  prescrizioni,
          rilevano le misure contenute nei protocolli  o  accordi  di
          settore  stipulati   dalle   organizzazioni   sindacali   e
          datoriali comparativamente piu' rappresentative  sul  piano
          nazionale.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4, commi 1 e 5, del
          decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35  «Misure
          urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  25  marzo
          2020, n. 79: 
                «Art. 4. (Sanzioni e controlli). -  1. Salvo  che  il
          fatto costituisca reato, il mancato rispetto  delle  misure
          di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate
          e  applicate  con  i  provvedimenti   adottati   ai   sensi
          dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero  dell'articolo  3,  e'
          punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 400 a  euro  1.000  e  non  si  applicano  le
          sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo  650  del
          codice  penale  o  da  ogni  altra  disposizione  di  legge
          attributiva di  poteri  per  ragioni  di  sanita',  di  cui
          all'articolo 3, comma  3.  Se  il  mancato  rispetto  delle
          predette misure avviene mediante l'utilizzo di  un  veicolo
          la sanzione prevista dal primo periodo e' aumentata fino  a
          un terzo. 
              2. - 4. (Omissis) 
              5. In caso di reiterata violazione  della  disposizione
          di  cui  al  comma  1,  la   sanzione   amministrativa   e'
          raddoppiata e quella accessoria e' applicata  nella  misura
          massima.» 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del
          decreto-legge  16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 «Ulteriori
          misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  epidemiologica
          da COVID-19», pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 16 maggio
          2020, n. 125: 
                «Art. 2. (Sanzioni e controlli). - 1. - 2. (Omissis) 
              2-bis.  I  proventi   delle   sanzioni   amministrative
          pecuniarie, relative  alle  violazioni  delle  disposizioni
          previste dal  presente  decreto  accertate  successivamente
          alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
          del presente decreto, sono devoluti allo  Stato  quando  le
          violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
          agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti  alle
          regioni, alle province e ai  comuni  quando  le  violazioni
          siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali   ed   agenti,
          rispettivamente,  delle  regioni,  delle  province  e   dei
          comuni.» 
              - La legge 24  novembre  1981,  n.  689  «Modifiche  al
          sistema penale» e' pubblicata sulla Gazzetta  Ufficiale  30
          novembre 1981, n. 329, S.O. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          17 giugno 2021  «Disposizioni  attuative  dell'articolo  9,
          comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  recante
          "Misure urgenti per la  graduale  ripresa  delle  attivita'
          economiche  e  sociali  nel  rispetto  delle  esigenze   di
          contenimento della diffusione dell'epidemia  da  COVID-19"»
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 17 giugno
          2021. 
              - Si riporta il testo all'articolo 122, commi 1,  1-bis
          e 9, del decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile  2020,  n.  27
          «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
          di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 2020,  n.  70,
          Edizione straordinaria: 
                «Art. 122 (Commissario straordinario per l'attuazione
          e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
          dell'emergenza epidemiologica COVID-19). - 1.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri  e'  nominato  un
          Commissario   straordinario   per   l'attuazione    e    il
          coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e
          contrasto dell'emergenza epidemiologica  COVID-19,  di  cui
          alla delibera del Consiglio dei ministri 31  gennaio  2020.
          Al fine di assicurare la piu'  elevata  risposta  sanitaria
          all'emergenza, il Commissario attua e  sovrintende  a  ogni
          intervento  utile  a  fronteggiare  l'emergenza  sanitaria,
          organizzando, acquisendo e sostenendo la produzione di ogni
          genere di bene strumentale utile a contenere e  contrastare
          l'emergenza stessa, o comunque necessario in relazione alle
          misure adottate per contrastarla,  nonche'  programmando  e
          organizzando  ogni  attivita'  connessa,   individuando   e
          indirizzando  il  reperimento   delle   risorse   umane   e
          strumentali  necessarie,  individuando  i   fabbisogni,   e
          procedendo  all'acquisizione  e   alla   distribuzione   di
          farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi  medici  e
          di protezione individuale. Nell'esercizio di tali attivita'
          puo' avvalersi di  soggetti  attuatori  e  di  societa'  in
          house, nonche' delle centrali di acquisto. Il  Commissario,
          raccordandosi con le regioni, le  province  autonome  e  le
          aziende sanitarie e fermo restando  quanto  previsto  dagli
          articoli 3 e 4 del presente decreto, provvede,  inoltre  al
          potenziamento della capienza delle  strutture  ospedaliere,
          anche    mediante     l'allocazione     delle     dotazioni
          infrastrutturali, con particolare riferimento ai reparti di
          terapia intensiva e subintensiva. Il  Commissario  dispone,
          anche per  il  tramite  del  Capo  del  Dipartimento  della
          protezione  civile  e,   ove   necessario,   del   prefetto
          territorialmente competente, ai sensi dell'articolo  6  del
          presente decreto, la requisizione di  beni  mobili,  mobili
          registrati  e  immobili,  anche  avvalendosi  dei  prefetti
          territorialmente competenti, e provvede alla gestione degli
          stessi. Il Commissario pone in essere ogni intervento utile
          per preservare e potenziare le filiere produttive dei  beni
          necessari per il contrasto e il contenimento dell'emergenza
          anche ai sensi dell'articolo 5. Per la medesima  finalita',
          puo' provvedere alla costruzione di  nuovi  stabilimenti  e
          alla riconversione di quelli esistenti per la produzione di
          detti beni tramite il commissariamento di  rami  d'azienda,
          anche  organizzando  la  raccolta  di  fondi  occorrenti  e
          definendo le modalita' di acquisizione e  di  utilizzazione
          dei fondi privati destinati  all'emergenza,  organizzandone
          la  raccolta  e  controllandone  l'impiego  secondo  quanto
          previsto dall'art. 99. Le attivita'  di  protezione  civile
          sono assicurate dal Sistema nazionale di protezione  civile
          e coordinate dal Capo del dipartimento di protezione civile
          in raccordo con il Commissario. 
              1-bis. Al fine di assicurare il piu' ampio  accesso  da
          parte della popolazione alle mascherine  facciali  di  tipo
          chirurgico,  ritenute  beni  essenziali  per   fronteggiare
          l'emergenza,  il  Commissario   puo'   stipulare   appositi
          protocolli con le associazioni di categoria  delle  imprese
          distributrici al fine di disciplinare i prezzi  massimi  di
          vendita al dettaglio e i rapporti  economici  necessari  ad
          assicurare l'effettiva fornitura e distribuzione dei  beni,
          ivi incluse le  misure  idonee  a  ristorare  gli  aderenti
          dell'eventuale differenza rispetto ai prezzi  di  acquisto,
          ferma restando la facolta' di cessione  diretta,  da  parte
          del Commissario, ad un prezzo non  superiore  a  quello  di
          acquisto. 
              Omissis 
              9. Il Commissario, per l'acquisizione dei beni  di  cui
          al comma 1, per la sottoscrizione dei protocolli di cui  al
          comma 1-bis e per le attivita' di cui al presente articolo,
          provvede nel limite delle risorse assegnate allo scopo  con
          Delibera del Consiglio dei  Ministri  a  valere  sul  Fondo
          emergenze nazionali di  cui  all'articolo  44  del  decreto
          legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; le risorse  sono  versate
          su apposita contabilita' speciale intestata al Commissario.
          Il Commissario  e'  altresi'  autorizzato  all'apertura  di
          apposito conto corrente bancario per consentire  la  celere
          regolazione delle transazioni che richiedono  il  pagamento
          immediato  o  anticipato  delle  forniture,   anche   senza
          garanzia. Al conto corrente e alle risorse ivi esistenti si
          applica l'articolo 27 del  decreto  legislativo  2  gennaio
          2018, n. 1.» 
              - Si riporta il testo degli articoli 231-bis, comma  1,
          lettera b) e 235 del decreto- legge 19  maggio  2020  n.34,
          convertito con modificazioni dalla legge  17  luglio  2020,
          n.77 «Misure urgenti in  materia  di  salute,  sostegno  al
          lavoro  e  all'economia,  nonche'  di   politiche   sociali
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2020, n. 128,
          S.O.: 
                «Art. 231-bis (Misure per la  ripresa  dell'attivita'
          didattica in presenza). - 1. Al fine di consentire  l'avvio
          e  lo  svolgimento  dell'anno  scolastico   2020/2021   nel
          rispetto  delle  misure  di   contenimento   dell'emergenza
          epidemiologica da  COVID-19,  con  ordinanza  del  Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle  finanze,  sono  adottate,  anche  in  deroga  alle
          disposizioni  vigenti,  misure  volte  ad   autorizzare   i
          dirigenti degli uffici  scolastici  regionali,  nei  limiti
          delle risorse di cui al comma 2, a: 
                a) derogare, nei  soli  casi  necessari  al  rispetto
          delle misure  di  cui  all'alinea  ove  non  sia  possibile
          procedere diversamente,  al  numero  minimo  e  massimo  di
          alunni per classe previsto, per ciascun ordine e  grado  di
          istruzione,  dal  regolamento  di  cui   al   decreto   del
          Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81; 
                b)  attivare  ulteriori   incarichi   temporanei   di
          personale docente e amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          (ATA) a  tempo  determinato  dalla  data  di  inizio  delle
          lezioni o dalla presa di servizio  fino  al  termine  delle
          lezioni,  non  disponibili  per  le   assegnazioni   e   le
          utilizzazioni di durata temporanea. In caso di  sospensione
          delle  attivita'   didattiche   in   presenza   a   seguito
          dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale  di  cui  al
          periodo precedente assicura le prestazioni con le modalita'
          del  lavoro  agile.  A  supporto  dell'erogazione  di  tali
          prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare
          la strumentazione entro il limite di spesa  complessivo  di
          10 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dal periodo
          precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse  del
          Programma operativo nazionale Istruzione  2014-2020,  anche
          mediante riprogrammazione degli interventi; 
                c) prevedere, per  l'anno  scolastico  2020/2021,  la
          conclusione degli scrutini entro il termine delle lezioni. 
              2. All'attuazione delle misure di cui al  comma  1  del
          presente articolo si provvede a valere  sulle  risorse  del
          fondo di cui all'articolo 235, da ripartire tra gli  uffici
          scolastici   regionali    con    decreto    del    Ministro
          dell'istruzione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze.  L'  adozione  delle  predette  misure  e'
          subordinata al predetto riparto e avviene nei limiti  dello
          stesso.» 
                «Art. 235 (Fondo per  l'emergenza  epidemiologica  da
          COVID-19 presso il Ministero dell'istruzione). - 1. Al fine
          di  contenere  il  rischio  epidemiologico   in   relazione
          all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021,  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'istruzione  e'  istituito  un
          fondo, denominato "Fondo per l'emergenza epidemiologica  da
          COVID-19", con lo stanziamento di 377,6 milioni di euro nel
          2020 e di 600  milioni  di  euro  nel  2021.  Il  fondo  e'
          ripartito  con  decreto  del  Ministro  dell'istruzione  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con
          l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento
          del  rischio  epidemiologico  da   realizzare   presso   le
          istituzioni scolastiche statali e nel  rispetto  dei  saldi
          programmati di  finanza  pubblica.  Al  relativo  onere  si
          provvede ai sensi dell'articolo 265.»